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Energia da fonti Rinnovabili: dal 31 maggio sono obbligatorie
Il 31 maggio 2012 è entrato in vigore l’obbligo di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nella prima fase Il 20% dei consumi energetici deve essere coperto da fonti rinnovabili
Il Decreto Rinnovabili (art. 11 Dlgs 28 del 3 marzo 2011 e allegato 3) impone che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Gli obblighi di cui in precedenza non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Vige inoltre l'obbligo della realizzazione di impianti installati sopra o all'interno dell'edificio (solare fotovoltaico, minieolico, cogenerazione...) alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica prodotta in funzione della superficie coperta dell'edificio.
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici,questi devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Per gli edifici pubblici i predetti obblighi sono incrementati del 10%.
L’eventuale impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte agli obblighi richiesti dalla norma deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nel caso specifico la normativa impone un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio inferiore rispetto al pertinente indice previsto dal D.lgs 192/20005 e s.m.i.
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